MANDATARIO ELETTORALE
L’art.7 comma 3 della L.515/93, richiamato dall’art.13 comma
6.a della L. 6 luglio 2012 n.96, dispone che coloro che intendono candidarsi
possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna
elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
il nominativo del mandatario elettorale da lui designato, depositando
presso la Segreteria del Collegio, l’originale della designazione.
(modulo
scaricabile)
Qualora detta designazione venga depositata da persona diversa del mandatario,
deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del
mandatario. Per il rilascio della ricevuta comprovante l’avvenuto
deposito dell’atto, si invita a produrre la fotocopia dell’atto
stesso.
Il citato articolo sancisce che sono esclusi dall’obbligo delle
designazione di un mandatario elettorale, i candidati che spendono meno
di €uro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando
l’obbligo di redigere il rendiconto delle spese sostenute.
ATTENZIONE: Nessun candidato può designare più di
un mandatario elettorale che a sua volta non può assumere l'incarico
per più di un candidato.